LIBERALIA

Lo Statuto

Così come modificato con Assemblea straordinaria del 20 agosto 2022


 

  1. Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: LIBERALIA ETS la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o di Ente del Terzo Settore ovvero l’acronimo di APS o ETS solo dopo l’avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L’associazione ha sede legale in via A. De Sariis, 21 nel Comune di Matera.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

  1. Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

  1. Efficacia dello statuto

Gli associati all’associazione sono tenuti all’osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

  1. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

  1. Finalità e Attività

L’associazione esercita in via principale attività d’interesse culturale e di utilità sociale al fine di  perseguire, senza scopo di lucro, il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: 

– di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nell’ambito delle scienze umane, sociali e artistiche con particolare attenzione al mondo delle arti coreutiche, visive e del turismo;

– ricerca scientifica relativa alle scienze umane, all’archeologia e alle arti visive e coreutiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

– attività culturali: convegni, conferenze, seminari, mostre di arti visive, concorsi di arti visive, rassegne cinematografiche, concerti, festival.

– attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di un periodico cartaceo e/o on line, pubblicazione e aggiornamento di un portale internet, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, cataloghi delle mostre curate. Redazione ed edizione diretta e indiretta di cataloghi, libri, testi, pubblicazioni periodiche, pubblicitari, notiziari, ricerche, strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia utile a divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione.

– attività che favoriscano lo sviluppo della diffusione delle produzioni cinematografiche e audiovisive finalizzate all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali.

– attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico, fotografico e audiovisivo italiano.

– attività didattica: produzione di corsi di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, summer school, workshop relativi all’approfondimento delle competenze nell’ambito della produzione e diffusione della cultura storico-artistica ed antropologica europea.

– creazione di biblioteche sociali, punti lettura e spazi dove sperimentare attività che contribuiscano a sviluppare progetti che favoriscano la nascita di comunità per rispondere ai bisogni del territorio.

– attività utili a favorire un turismo eco-sostenibile, gestire strutture di accoglienza, potenziare il turismo giovanile, promuovere il turismo responsabile ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all’Estero, a luoghi di interesse spirituale, culturale, archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico o sociale.

– organizzare e allestire spazi per la diffusione, somministrazione e distribuzione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo solidale, nonché prodotti di artigianato locale e internazionale

– gestire strutture pubbliche e/o di interesse sociale.

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

  1.  Ammissione

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all’art. 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

  • Cittadini amanti della cultura e di qualunque forma d’arte.
  • Cittadini interessati alla valorizzazione del tessuto sociale lucano attraverso la cultura.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell’aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

  1. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
  1. Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

  1. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

  • Violazione degli obblighi statutari

L’interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l’assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

  1. Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  • Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  1. L’assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o tramite canali di messaggistica elettronica e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

  1. Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

  1. Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell’ente rientra tra le modifiche statutarie. 

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

  1. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

  1.  Il Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

  1. Organo di controllo

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

  1. Organo di Revisione legale dei conti

L’assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all’art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell’Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

  1. Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

  1. Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  1. I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

  1. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

  1. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

  1. Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

  1. Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

  1. Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

  1. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

  1. Responsabilità dell’associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  1. Assicurazione dell’associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

  1. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

  1.  Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi